L'esposizione a livelli di rumorosità elevata è considerata una delle principali cause di sordità nella popolazione adulta. Per questo è fondamentale proteggere l'udito dai danni causati dal rumore. E per farlo è necessario indossare dei DPI udito, cioè dei dispositivi che garantiscano una maggiore protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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Il rumore è l'inquinante più diffuso negli ambienti di lavoro, ecco perché si parla di "inquinamento acustico" per indicare quel fenomeno capace di causare determinati e molteplici effetti sull'uomo, sia a carico dell'apparato uditivo che extra-uditivi come:
La gravità di questi effetti e l'intensità della perdita uditiva sono strettamente correlati con il livello e la durata di esposizione al rumore. Superati certi limiti si rischia, infatti, di incorrere in danni permanenti all'apparato uditivo. Ecco perché è importante proteggersi con i dispositivi adeguati.
Il Decreto Legislativo 81/08 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" all'art. 28 stabilisce che il datore di lavoro è obbligato a effettuare una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e a redarre un apposito documento (DVR) contenente:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Tale valutazione dei rischi deve quindi permettere di “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
Nel caso del "rumore", se i valori di esposizione giornaliera del personale sono inferiori a 80 dB(A) - denominato anche “valore inferiore di azione” - e il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderato in frequenza è minore di 137 dB(C) è necessario informare e formare i lavoratori e adottare tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo il rischio. Se l’esposizione quotidiana supera gli 80 dB(A), invece, è obbligatorio fornire adeguati DPI udito e verificarne l’efficacia, in quanto ad attenuazione del rumore.
L'art. 180 del D. Lgs. 81/08 riconosce anche gli ultrasuoni come agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Trattandosi di onde acustiche ad alta intensità, sebbene viaggino su frequenze non percepite dall'orecchio umano, possono comunque comportare rischi per la salute di soggetti la cui esposizione può anche essere inconsapevole. È quindi importante considerare anche questo aspetto, nella valutazione dei rischi aziendali, ed effettuare le opportune misurazioni, per capire l'intensità delle frequenze.
In una recente FAQ l'INAIL ha fatto chiarezza su uno degli aspetti più dibattuti: la presenza o meno di limiti di esposizione e/o valori soglia, per quanto riguarda gli ultrasuoni che si propagano in aria.
A differenza di altri agenti fisici, per i quali sono previsti capi specifici riportanti valori limite di esposizione, gli UltraSuoni non sono però oggetto di un capo specifico, né è attualmente vigente alcuna altra normativa nazionale che definisca valori limite di esposizione cogenti a cui debba riferirsi il datore di lavoro nella valutazione del rischio. Si sottolinea inoltre l’assenza di un inquadramento normativo di riferimento a livello UE. Per rispondere agli obblighi di legge è possibile comunque riferirsi ad orientamenti protezionistici internazionali.
Si riportano di seguito le tabelle contenenti i limiti raccomandati per i lavoratori e per la popolazione dall’International Non-Ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association (IRPA- INIRC) nelle Linee Guida del 1984 “Interim guidelines on limits of human exposure to airborne ultrasound”.
Questi limiti sono stati stabiliti sulla base dei potenziali effetti soggettivi come nausea, mal di testa, affaticamento, acufeni riportati in letteratura e sono basati sull’assunto che l’esposizione avvenga in aria e che non si verifichi mai il contatto diretto del soggetto esposto con la sorgente.
Si suppone che tali limiti siano protettivi anche nei riguardi di effetti più rilevanti, in quanto esposizioni fino a questi livelli normalmente non causano un innalzamento momentaneo della soglia uditiva, effetto che, ripetuto nel tempo, può portare invece a un deficit del sistema uditivo.
Per quanto riguarda le normative sulla protezione dell'udito, al Decreto si aggiunge anche la norma UNI EN 458/2016 che regolamenta la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale uditivi.
I dispositivi di protezione individuale dell'udito presenti in commercio sono diversi:
Nel caso degli ultrasuoni citati prima, allo stato attuale non esistono DPI certificati per questo tipo di onde acustiche.
I DPI uditivi sopraelencati, infatti, non sono certificati per gli ultrasuoni in quanto gli standard di prodotto per i DPI uditivi non prevedono prove al di fuori dell’intervallo di frequenza udibile.
Tuttavia, inserti auricolari, cuffie o archetti hanno generalmente nella banda tra 10 e 20 kHz un’attenuazione che varia tra i 20 ed i 40 dB, con un andamento dell’attenuazione crescente con la frequenza e risultano quindi efficaci anche per la protezione da US considerando per difetto un’attenuazione costante pari all’attenuazione riportata nel certificato del DPI per la banda di frequenza più alta.
L’impiego dei DPI-U per la protezione dagli ultrasuoni deve comunque essere considerato una misura di protezione aggiuntiva e non un vero e proprio DPI ai sensi del D. Lgs. 17/2019. Sono poi sempre da considerare e valutare le eventuali problematiche relative all’iper-protezione in campo udibile, facendo riferimento alle misure di rumore per la valutazione del rischio specifico (se presente) oppure eseguendo delle misure del rumore presente.
In aggiunta ai DPI-u è possibile intervenire con l'installazione di cabine e schermi con lastre in policarbonato di spessore pari a 5 mm, volte ad attenuare fino a 30 dB. Per una buona schermatura è bene che alcuni pannelli della cabina siano rivestiti internamente con materiale fonoassorbente in modo da evitare che all'interno i livelli di elevino eccessivamente.
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